Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

Obbligatorie dal 1 giugno 2013    

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottolinea come a far data dal 1° giugno 2013 verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori, di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi. 
E’ necessario, quindi, che le aziende che fino ad oggi si siano avvalse della facoltà di “auto dichiarare” la valutazione dei rischi si muniscano di un vero e proprio documento di valutazione dei rischi. 
A tale riguardo, è possibile utilizzare – quale strumento di ausilio ad un corretto adempimento degli obblighi di legge – le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008.

Fonte: Ministero Lavoro e Politiche Sociali

Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (formato .pdf 488.07 Kb)

Modulistica (formato .doc)

L’elaborazione del DUVRI

Il DUVRI è un documento unico per tutti gli Appalti e, pertanto, dinamico; di conseguenza tale valutazione deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, anche in relazione all’esecuzione di attività già appaltate.

Fonte: INAIL

DUVRI 2013 (13MB)

Modelli semplificati (POS, PSC, PSS, FO)

Modelli semplificati per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera e Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Modelli semplificati (POS, PSC, PSS, FO)

Primo Soccorso Aziendale

Art. 37 C.9 D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.

lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;

Art. 46 C.2 D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Settore Edile:

gruppo A      > 6 lavoratori;

gruppo B   da 3 a 5 lavoratori;

gruppo C     < 3  lavoratori;

Formazione:

 gruppo A        16 ore;

 gruppo B e C  12 ore;

Aggiornamento 6 ore ogni 3 anni

D.I. n° 388 del 15 luglio 2003

Guida D.I. n° 388 15 luglio 2003

Segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare

Pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013. e relativo alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare;

 esso individua i criteri di sicurezza relativi alle procedure di apposizione della segnaletica stradale temporanea e stabilisce per i preposti e per i lavoratori l’obbligo di una adeguata informazione, formazione e addestramento in merito a tali procedure.

Il corso di formazione prevede un percorso formativo di 12 ore per i preposti,  e per gli operatori di 8 ore.

Entrata in vigore 19 marzo 2013

L’aggiornamento deve essere di almeno 3 ore ogni 4 anni per preposti e operatori,

I lavoratori che operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso ma devono almeno effettuare l’aggiornamento entro il 19 aprile 2015.

D.I. 4 marzo 2013 Segnaletica stradale

Antincendio

Art. 37 C.9 D.lgs. 81/08 ss. mm. ii.

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).

In attesa di nuove disposizioni rimane a discrezione del DL individuare la periodicità dell’aggiornamento. Si consiglia di effettuarla in una periodo tra i 3 e 5 anni, anche in considerazione del rischio presente in cantiere.

Gli argomenti del corso di aggiornamento sono contenuti nella circolare del 23/02/2011 emanata dal Ministero dell’interno dipartimento dei vv.ff.

Circolare del 23/02/2011 emanata dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei VV.FF.

Lettera Circolare 11/07/2011 Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 – Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 – Linee guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’articolo 30.

L.C. 11/07/2011

D.Lgs 231/2011 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica,, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n° 300.

D.Lgs 8 giu. 2001 n° 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Linee Guida UNI-INAIL

Queste Linee Guida, pubblicate da INAIL in accordo con le Parti sociali e l’UNI, hanno validità generale e la loro applicazione va modulata sulle caratteristiche complessive dell’impresa che intende adottarle; non sono destinate alla certificazione (né all’uso ai fini della vigilanza da parte degli organi istituzionali) e quindi, qualora un azienda voglia certificare l’adozione del proprio sistema di gestione, il riferimento corretto diventa la norma BS OHSAS 18001:07.

Fonte: INAIL

Introduzione

Linee Guida I

Linee Guida II

Manuale Operativo

Guida Operativa