RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Art. 37 C.11 e C.12 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Formazione:
RLS 32 ore;
Aggiornamento:
RLS 4 ore ogni 1 anno (Imprese con 15 a 50 lavoratori);
RLS 8 ore ogni 1 anno (Imprese oltre 50 lavoratori);
PONTEGGI, preposti e addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione
Art. 136 C.6, C.7 all. XXI D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.
8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.
Formazione:
preposti/addetti 28 ore
Aggiornamento:
corso 4 ore ogni 4 anni
PREPOSTO al controllo del cantiere
Art. 37 C.7 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Formazione:
dirigenti corso 16 ore;
preposti corso 24 ore;
Aggiornamento:
corso 6 ore ogni 5 anni
Manuale ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011
Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della
cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno
messo in evidenza diverse criticità.
Reti di sicurezza
I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.
DPR 462/01 Guida tecnica impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra
Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
Fonte INAIL
Accordo stato regioni 21 Dic. 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.