Art. 37 C.9 D.lgs. 81/08 ss. mm. ii.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N).
In attesa di nuove disposizioni rimane a discrezione del DL individuare la periodicità dell’aggiornamento. Si consiglia di effettuarla in una periodo tra i 3 e 5 anni, anche in considerazione del rischio presente in cantiere.
Gli argomenti del corso di aggiornamento sono contenuti nella circolare del 23/02/2011 emanata dal Ministero dell’interno dipartimento dei vv.ff.
Circolare del 23/02/2011 emanata dal Ministero dell’Interno Dipartimento dei VV.FF.