Art. 37 C.9 D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.
lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
Art. 46 C.2 D.lgs. 81/08 e ss. mm. ii.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Settore Edile:
gruppo A > 6 lavoratori;
gruppo B da 3 a 5 lavoratori;
gruppo C < 3 lavoratori;
Formazione:
gruppo A 16 ore;
gruppo B e C 12 ore;
Aggiornamento 6 ore ogni 3 anni