RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Art. 37 C.11 e C.12 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.

11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
 a) principi giuridici comunitari e nazionali;
 b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 e) valutazione dei rischi;
 f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
 g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
 h) nozioni di tecnica della comunicazione.

 La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Formazione:

RLS 32 ore;

Aggiornamento:

RLS 4 ore ogni 1 anno (Imprese con 15 a 50 lavoratori);

RLS 8 ore ogni 1 anno (Imprese oltre 50 lavoratori);

PONTEGGI, preposti e addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione

Art. 136 C.6, C.7 all. XXI D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
 a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
 b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
 c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
 d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono
comportare.


8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’ALLEGATO XXI.

Formazione:

preposti/addetti 28 ore

Aggiornamento:

corso 4 ore ogni 4 anni

PREPOSTO al controllo del cantiere

Art. 37 C.7 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
 a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 c) valutazione dei rischi;
 d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Formazione:

 dirigenti corso 16 ore;

 preposti corso 24 ore;

Aggiornamento:

 corso 6 ore ogni 5 anni

Manuale ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011

Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della
cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno
messo in evidenza diverse criticità.

Manuale ai sensi dell’art.3 comma 3 del DPR 177/2011

Reti di sicurezza

I Quaderni sono rivolti a coloro che operano nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile strumento sia per l’informazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e medie imprese.

Quaderno tecnico sulle reti di sicurezza

DM 37/08

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.

DM 37/08

DPR 462/01 Guida tecnica impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra

Guida tecnica alla prima verifica degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.

Fonte INAIL

DPR 462/01 Guida tecnica.

Accordo stato regioni 21 Dic. 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo Stato Regioni 21 Dic. 2011

DPR 177/11 Regolamento ambienti sospetti di inquinamento o confinanti

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

DPR_177_2011_SPAZICONFINATI